L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi bancari calcolati con riferimento a tempi brevi, che dunque determina la successiva maturazione di interessi su interessi. Si noti che l’articolo 1283 del codice civile stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza dei primi, semprechè si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. In passato i contratti bancari stabilivano modalità differenti di capitalizzazione degli interessi a seconda che gli stessi fossero a carico o a favore dei clienti. Ad esempio gli interessi passivi erano capitalizzati trimestralmente, quelli a favore annualmente. Con legge nr. 342/99 tale disparità, precedentemente ammessa anche in giurisprudenza, è stata definitivamente sanata, alla fine si è introdotto nel Testo unico bancario l’obbligo di applicare la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e si è affidato alla Cicr (Comitato interministeriale per il controllo del credito) il compito di stabilire modalità di applicazione di detto principio.
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