Adeguatezza investimento
L’adeguatezza degli investimenti al profilo finanziario del cliente rappresenta il requisito di legittimità del comportamento dell’intermediario, nella prestazione dei servizi d’investimento.
Il testo unico della finanza, il regolamento intermediari della Consob, la legge sul risparmio, prevedono un obbligo d’astensione dall’effettuare con o per conto degli
investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Quando gli intermediari ricevono disposizioni relative ad un’operazione non adeguata devono informare il cliente e possono eseguire l operazione stessa solo in conformità ad un ordine impartito per iscritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Ciò avviene mediante la firma di una sorta di liberatoria che solleva l intermediario da responsabilità, in cui si prende atto della rischiosità del titolo.
Ne discende che il documento firmato dal cliente (ordine contenente l esplicita conferma ad eseguire l ordine inadeguato) assume valenza prioritaria nel momento in cui l investitore, in ragione delle perdite derivanti dall investimento, contesti successivamente in giudizio l operato della banca adducendo che l informativa non era stata resa in modo dovuto.
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