Evidenziamo come l’art. 3 del Trattato di Roma afferma che l’Unione Europea promuove “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”, cioè si disciplinano le regole sulla concorrenza, vietando quei comportamenti che “sono incompatibili con il mercato comune e tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Nello specifico si stabiliscono le condizioni di incompatibilità degli aiuti di Stato con le regole di concorrenza vigenti nel mercato unico. La norma di legge comunitaria è composta da altri due commi che permettono al legislatore nazionale interventi ammissibili, infatti, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono compatibili con il mercato comune, gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, gli aiuti destinati a riparare i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. Possono, altresì, considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia particolarmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo oppure risolvere una grave crisi economica di uno Stato membro, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, altre categorie di aiuti, determinati con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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