Organi istituzionali della Unione hanno stabilito che si può considerare aiuto di Stato qualsiasi vantaggio, suscettibile di valutazione economica, concesso dalle autorità pubbliche a favore di un’impresa senza contropartita o con una contropartita minima. Infatti viene considerato “aiuto di Stato” ogni aiuto finanziato con risorse statali, concesso da organismi pubblici o enti privati autorizzati o istituiti dallo Stato (ad esempio sindacati, associazioni di categoria, ecc).
Di fatto non sono considerati aiuti i “provvedimenti generali” di sostegno economico, applicabili a tutte le imprese in tutti settori di produzione in quanto espressione delle scelte di politica economica degli Stati è invece considerato aiuto di stato una misura a favore di una singola azienda o di un singolo settore produttivo. D’altra parte sono considerati aiuti ammissibili quelli che per la loro esiguità non mettono in pericolo la concorrenza (regola del “de minimis”), e quelli che non incidono sulla concorrenza all’interno della Comunità.
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