Agevolazioni imprese legge 488
La filosofia d’intervento della l. 488/92 cambia radicalmente con la riforma attuata dal D. lgs 35/05 (rilancio competitività).
Il contributo conto capitale deve essere inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato.
Il tasso di interesse del finanziamento agevolato non può essere inferiore allo 0,5% annuo.
Il minore ricorso al contributo in conto capitale viene premiato con la introduzione del cd. indicatore a ribasso.
L’impresa può rivolgersi a qualunque istituto di credito, la banca, con riferimento alla valutazione del merito creditizio, valuta l’ammissibilità all’agevolazione, essa stessa, in caso di valutazione positiva, è tenuta alla concessione della parte di finanziamento ordinario a tasso di mercato.
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