I principi fondamentali dell’intervento contributivo a favore delle PMI si riferiscono al carattere di “incentivo” dell’aiuto in quanto questi non deve avere come unico effetto quello di ridurre in maniera continuativa e periodica i costi normali di gestione dell’impresa, inoltre che sia finalizzato a realizzare degli obiettivi, di interesse comune, che l’azienda non potrebbe affrontare con il ricorso al mercato. Le tipologie degli investimenti sono definite dal legislatore comunitario e, per ogni tipologia, è prevista una differente intensità di aiuto in funzione che l’impresa sia situata in una zona obiettivo o meno. La Commissione ha introdotto la regola denominata “de minimis”, tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria). Per l’ente applicare il “de minimis” significa non doversi farsi carico delle lunghe procedure di notifica, acquisendo maggior efficienza ed efficacia normativa e gestionale. L’importo massimo erogabile in regime di “de minimis” è 100.000€. Il massimale di “de minimis” si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni.
|