La ripartizione delle spese condominiali avviene in conformità a tabelle millesimali. Al riguardo è opportuno precisare che l art. 1123 C.C. che guarda la ripartizione delle spese, e di conseguenza anche gli artt. 1124 e il 1126 C.C. possono essere derogati. Ciò significa che i condomini in base ad un accordo iniziale, o in seguito all unanimità, possono decidere nel determinare il riparto delle spese di non seguire il principio della proporzionalità al valore della proprietà di ciascuna.
Le tabelle millesimali possono essere modificate solo in due casi:
- quando risulta che sono conseguenza di un errore, ed è il caso de tecnico,
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, o d’innovazione di vasta portata, si altera il rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari.
Si tenga presente che per la formazione delle tabelle millesimali non è richiesta la forma scritta ad substantiam per cui vi sono casi nei quali il condominio, senza che vi sia mai stato un consenso scritto dei condomini, ha utilizzato le stesse tabelle per gli stessi anni senza alcuna eccezione da parte di un solo condomino. Ci troviamo di fronte ad un consenso dato in maniera implicita ed univoca.
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