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Responsabilità amministratore condominiale


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L amministratore, in virtù del rapporto di mandato conferitogli dal condominio, risponde del suo operato in relazione all obbligo di diligenza che deve obbligatoriamente tenere nell assolvimento dello stesso. Tale incarico va assolto con la diligenza del buon padre di famiglia, che è la diligenza media della persona di media cultura. Tale responsabilità può quindi aversi sia quando egli eserciti i propri poteri in maniera negligente sia quando non li eserciti affatto pur essendovi tenuto. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, egli è tenuto al risarcimento del danno nella eventualità che il condominio abbia subito un qualsiasi pregiudizio derivante da un suo comportamento negligente o omissivo. Ogni condomino è titolare del diritto di agire nei confronti dell amministratore per i danni arrecati nei confronti di tutti. Questi è poi responsabile anche nei confronti di terzi estranei al condominio che abbiano subito danni dal suo operato. L unica maniera per andare esenti da colpa è quella di agire sempre in virtù di un deliberato assembleare. Attenzione però al caso in cui 1 amministratore esegue una delibera assembleare illegittima, nel quale caso nei suoi confronti sussisterà pur sempre, una responsabilità concorrente con quella di coloro che hanno approvato la delibera stessa. Per ciò che riguarda la responsabilità penale, essa va valutata alla stregua dei criteri prevista dalla stessa legge penale. L amministratore di condominio risponderà in ogni caso, quindi, per la violazione di quelle leggi che impongono determinati comportamenti, ad esempio in materia di prevenzione incendi od infortuni, di corresponsione di contributi previdenziali o assicurativi per il personale dipendente ovvero per la mancata esecuzione di opere imposte con provvedimento amministrativo dall autorità competente.
Infine, è opportuno ricordare, che l amministratore ha la rappresentanza legale e processuale del condominio sia nei confronti dei terzi e sia nei confronti dei condomini stessi. Il condominio, infatti, può essere convenuto per qualunque azione relativa alle parti comuni ed all amministratore, quale rappresentante pro-tempore dei condomini e a cui vanno notificati sia gli atti di citazione che i provvedimenti dell Autorità Amministrativa. É quindi obbligatorio per l amministratore informare di ciò l assemblea. Giova inoltre precisare che le liti attive possono essere iniziate solo su espressa delibera assembleare.






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