Regolamento condominiale contrattuale
Le norme che disciplinano la vita condominiale sono contenute nel regolamento di condominio, che può avere natura contrattuale o dell’assemblea.
Quando il regolamento è predisposto dall unico originario proprietario dell edificio o dallo stesso costruttore, esso ha natura contrattuale e deve essere specificamente richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari.
La sua forza vincolante deriva dal fatto che esso è il risultato della volontà espressa dalle parti contraenti nel rogito di compravendita.
Di conseguenza la modifica di tale regolamento di natura contrattuale, almeno per quelle clausole che vanno direttamente a incidere sui diritti e sulle proprietà esclusive dei singoli condomini, necessita l unanimità dei consensi.
Il regolamento contrattuale, può contenere precise disposizioni circa l uso delle singole unità immobiliari, prevedendo divieti per attività ritenute incompatibili con l interesse comune dei condomini o con il decoro dello stabile.
Tali divieti possono essere formulati sia mediante esatta elencazione delle attività vietate, sia con la generica indicazione dei pregiudizi che s’intendono evitare.
Le clausole devono essere trascritte nei registri immobiliari o essere menzionate espressamente nei singoli atti d’acquisto o approvate con il consenso unanime di tutti i condomini.
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