Oneri moratori spese condominiali
In linea generale in caso di mancato pagamento alle scadenze contrattuali, compreso le scadenze condominiali, matura a favore del condominio interessi nella misura del tasso legale (attualmente al 2,5%).
Potrebbe essere previsto che ricorrendo alla fattispecie l’amministratore possa richiedere un tasso superiore al legale il cui ammontare deve però essere determinato per iscritto nel regolamento condominiale.
La facoltà di inserire oneri moratori extra legali rinviene dal fatto che l’impossibilità da parte dell’amministratore di onorare a sua volta delle spese, pone nelle condizioni l’intero condominio di essere esposto ad ingiunzioni di pagamento ed nella migliore delle ipotesi a pagamenti extracontrattuali di gran lunga superiori alla prevista spesa.
In ogni caso, perché simile clausola acquisti efficacia anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente l unità immobiliare, è necessario che il regolamento che la contiene sia trascritto nei pubblici registri immobiliari oppure, sia menzionato negli atti di acquisto di ogni singolo appartamento dell edificio condominiale.
Solo se vengono rispettate tutte queste formalità, si può senza alcun dubbio sostenere la piena efficacia della clausola che impone al condomino il pagamento di interessi moratori in misura superiore a quella regale, con la conseguenza che il condomino moroso sarà tenuto a rispettarla e a pagare, oltre the l importo in conto capitale, anche i maggiori interessi richiesti.
|