Se l amministratore esercita detta attività per un solo condominio ed in particolare ciò può accadere, per esempio, per il condominio dove egli stesso abita, non vi è alcun obbligo di aprire la partita Iva.; invece, se l attività è svolta per più condomini allora siamo in presenza di una vera e propria attività professionale.
Il termine "professionista" va inteso nel senso di chi possiede le conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento di una precisa attività; mentre, per la definizione di "attività professionale" e in pratica quella assoggettata alla normativa Iva., bisogna far riferimento alla chiarificazione prevista dall articolo 5 del D.P.R. 633 del 1972.
Tale mancata qualificazione esclude, nei confronti dell’amministratore, l applicazione della legge Iva e quindi la tenuta della relativa contabilità; a meno che l amministratore non svolga già altra attività professionale. Si può quindi concludere col dire che l attività di amministratore di condominio è, per presunzione assoluta, di natura professionale se chi la svolge è un professionista; mentre in tutti gli altri casi si dovranno ricercare quegli elementi definiti dalla legge Iva per poter ritenere detta attività di natura professionale (quantità degli incarichi, importi dei relativi compensi, ecc.).
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