Secondo le disposizioni del C.C. artt. 1703 - 1730, l amministratore di condominio, può essere definito come un prestatore d opera professionale che, in virtù di un rapporto fiduciario con l assemblea, opera su suo mandato una determinata attività, per la quale ha diritto a ricevere un determinato compenso. Ciò significa che le attività attuate dall’amministratore riverberano i propri effetti direttamente nella sfera giuridica dei condomini. Il contratto di mandato, che intercorre tra l amministratore ed il condominio, si presume naturalmente oneroso, tanto è che nel caso non vi sia un accordo espresso, la misura del compenso è determinata in conformità alle tariffe professionali ed agli usi ovvero, in caso di controversie , dal giudice. Caratteristica del mandato è la fiducia nella persona del mandatario (l amministratore). Da ciò la possibilità di revocarlo in ogni tempo e, per giusta causa, anche prima della scadenza. Il mandatario deve realizzare l incarico senza eccedere i limiti del mandato. L eccesso si potrebbe verificare, ad esempio, nel caso di un amministratore che esegua una delibera inficiata di nullità. Nel caso ciò avvenga, si possono verificare due ipotesi:
- ratifica successiva dell’assemblea;
- non ratifica e responsabilità in proprio degli atti compiuti dall’amministratore.
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