I lavori in appalto vanno decisi in ogni caso dall assemblea che approva la decisione finale. La pronuncia non può essere in alcun modo delegata a consiglieri oppure a commissione ristretta che, come spesso accade, i condomini nominano solo per le valutazioni preliminari.
Trattandosi di opere di rilevante entità, le relative delibere, sia per l esecuzione dei lavori sia per la nomina dell impresa a cui affidare l incarico, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea (comunque non inferiori al terzo dei partecipanti al condominio) che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell edificio.
I condomini inoltre devono pretendere dall’amministratore che il contratto d appalto venga redatto in forma scritta, con particolare attenzione alle clausole relative all oggetto della prestazione da eseguire e, soprattutto, alle responsabilità previste per entrambe le parti. Giacché ognuno, tende a tutelare i propri interessi è preferibile che il condominio non faccia uso di contratti predisposti dall impresa, ma badi a redigerne uno ad hoc. Nel contratto d’appalto deve inoltre essere prevista la nomina di un direttore lavori, in altre parole di un professionista che, con cadenza periodica, sorvegli sulla puntuale esecuzione dei lavori, sulla loro conformità con quanto previsto nel capitolato esecutivo e sul rispetto dei tempi di consegna. Al direttore dei lavori spetta anche il compito di riferire costantemente all amministratore eventuali errori nell esecuzione dei lavori, nonché di eseguire il collaudo finale delle opere e il controllo che tutto sia stato eseguito a regola d arte. Si badi che la negligenza del direttore dei lavori comporta innegabilmente una sua precisa responsabilità verso il condominio, con conseguente obbligo del risarcimento dei danni. Ciò non elimina, però, la garanzia che per legge l appaltatore è tenuto a fornire per le difformità e per i vizi dell opera.
|