Il concetto di comunione, regolato dal C.C. negli art. 1100 e seguenti, rientra nel più ampio concetto di contitolarità di diritti, e ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone. In particolare, la comunione ricorre quando il diritto di proprietà o altro diritto reale su uno stesso bene appartiene a più persone (c.d. comunisti). La comunione può essere volontaria, quando nasce per accordo tra i partecipanti; legale o forzosa, se il suo titolo è nella legge; incidentale, quando sorge per circostanze fortuite (es. comunione ereditaria tra più eredi). Per quanto attiene alla disciplina giuridica della comunione i diritti dei singoli comunisti possono così sintetizzarsi, diritto all uso della cosa comune, ogni partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri comunisti di fame parimenti uso; diritto di disposizione della quota, ogni partecipante può disporre della sua quota, alienandola o ipotecandola; diritto al godimento degli utili ogni comunista gode degli utili della cosa comune, in proporzione della sua quota; diritto a chiedere la divisione della cosa comune. La amministrazione della comunione è affidata all insieme dei comunisti. le decisioni si applica il principio maggioritario la maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione; la maggioranza qualificata (maggioranza dei partecipanti che rapprese almeno i 2/3 del valore complessivo della cosa comune) per le innovazioni (cioè per le opere dirette a modificare la cosa comune, mutandone uso e il valore), per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione si applica, invece, il principio dell unanimità dei consensi.
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