Per condominio minimo (o piccolo condominio) deve intendersi quella" collettività" condominiale composta da due soli partecipanti. E’ facile affermare che, in questo caso, non esiste la possibilità di formare una maggioranza e, conseguenza immediata, si deve affermare che non è applicabile l art. 1136 c.c. per tutto ciò che riguarda la costituzione e le deliberazioni delle assemblee. La soluzione si basa invece sul concetto di funzionalità (caratterizzante il condominio) ovvero della destinazione funzionale delle parti comuni dell edificio al servizio delle proprietà esclusive. Nell ipotesi di condominio composto di soli due partecipanti le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all altro condomino della necessità di procedere a determinati lavori. Il principio della preventiva convocazione e successiva deliberazione dell assemblea può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza. L amministrazione spetta ad entrambi i partecipanti al condominio (art. 1105 c.c.) tale che nessuno dei due può surrogarsi all altro nell amministrazione medesima, ma è necessaria la formazione della volontà attraverso la convocazione dell assemblea e le relative deliberazioni prese a maggioranza. La ratio di tale decisione sta nell evitare che un singolo soggetto possa compiere da solo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, facendo partecipare alle spese l altro condomino che nella decisione non è intervenuto e nulla ha stabilito.
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