Il tema delle revisione automatiche delle rendite catastali degli immobili urbani da parte della Agenzia per il territorio nasce dal cilindro della finanziaria 2005 (art. 1 comma 335). In questa norma si permetteva ai Comuni di chiedere all’Ute di operare una revisione per microzone del classamento dove si riteneva si potessero verificare cospicui scostamenti tra il valore medio di mercato e il valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto misurato sull’intero territorio comunale (variazioni di oltre 1/3). I comuni potrebbero individuare queste presunte differenze nel valore degli stabili, ad esempio, nei quali sono state effettuate consistenti opere di ristrutturazione senza che ve ne sia stata data idonea informazione al catasto, ma in futuro anche la doppia menzione sui rogiti (importo di compravendita e rendita catastale) sarà la base per ulteriori indagini in determinate microzone dove gli scostamenti possano essere importanti. L’Ute dunque sarà incaricata ad effettuare le ispezioni e poi ad agire con le modifiche di imperio, notificando al malcapitato la nuova rendita, con effetto 1 gennaio anno successivo e l’attribuzione della classe (o classi superiori).
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