Perché un edificio o un ambiente di nuova costruzione o riadattato possa essere abitato, necessita che soddisfi determinati requisiti obbligatoriamente imposti dalle norme del regolamento edilizio. Solo in tale caso viene rilasciata idonea documentazione meglio nota come licenza di abitabilità. Detta licenza ha dunque origini comunali, è il sindaco che la rilascia ai proprietari, sia di immobili urbani che rurali. In pratica il rilascio è subordinato alla esistenza di condizioni costruttive ed igieniche di base perché vi siano posti insediamenti abitativi. In caso di compravendita immobiliare si deve tenere conto che per opere abusive gravi, non essendoci neanche il requisito della abitabilità ci troviamo al cospetto di intrasferibilità assoluta (la relativa può essere stata sanata nelle more di condoni), inoltre se la costruzione dell’immobile,da cui deriva anche la licenza di abitabilità,è stata completata successivamente al 1/09/1967 nel rogito si deve indicare gli estremi dei permessi ottenuti per l’edificazione.
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