L’imposta sostitutiva è stata prevista dalla finanziaria 2005 e riguarda le plusvalenze generabili dalla vendita di immobile. Il soggetto cui si applica la tassa è il venditore di beni immobili acquistati da meno di cinque anni, se non destinati per la maggior parte del tempo ad abitazione principale per se o per il nucleo familiare di appartenenza. In effetti, la tassa vuole colpire in sostituzione della Irpef ordinaria da ascriversi in sede di dichiarazione Unico quelle rendite che si generano in archi di tempo medio – brevi e che non sono giustificati da fenomeni costrittivi ma essenzialmente speculativi. La misura è paragonata alle rendite finanziarie e dunque è pari al 12,5%, rimane la via opzionale rispetto alla tassazione di imposta secondo i criteri del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito).
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