Per immobile ad uso promiscuo si intende la l’utilizzo del bene come casa di abitazione e,parzialmente, per l’esercizio di attività professionale o da lavoro autonomo. Questa situazione non è infrequente considerato che per i soggetti autonomi gli spazi occorrenti non sono tali da giustificare, in talune circostanze, il fitto o l’acquisto di immobile da adibire totalmente ad uso ufficio. Si consideri che l’amministrazione finanziaria ha sempre inteso che la destinazione immobiliare debba essere riconosciuta non tanto dalla attività o uso ivi svolte bensì dalla destinazione catastale del bene stesso che, per inciso nel catasto urbano è contrassegnato con le lettere A da 1 a 11 escluso la 10. Questa interpretazione è stata, in realtà più volte contestata da i diretti interessati i quali a fronte di un utilizzo promiscuo potevano a ben vedere detrarre l’Iva assolta per operazioni di costruzione, acquisto, ristrutturazione. Finalmente la questione sembra superata da organismi superiori della magistratura che hanno ufficialmente sconfessato quanto professato dalla Amministrazione finanziaria, avendo ritenuto lecita in immobili promiscui la detrazione, in misura proporzionale, di imposte indirette assolte per gli eventi su menzionati, semprechè ovviamente nella stessa si eseguano attività di tipo professionale o di impresa.
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