Fondo solidarietà fallimenti immobiliari
Il D. Lgs 2/02/06 ha finalmente reso operativo il Fondo di solidarietà per gli acquirenti d’immobili da costruire come prevedeva il D. lgs. 122/05 art. 18/6.
Il Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari apre la possibilità di indennizzo a favore di chi, con l obiettivo di comprare casa, ha versato e perso somme di denaro, o altri beni, affidandosi a un costruttore (sia impresa che cooperativa edilizia) rivelatosi successivamente
inadempiente.
Il Fondo, che è alimentato da un contributo obbligatorio a carico dei costruttori, a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili in costruzione in vigore dal luglio dello scorso anno.
Purtroppo in Italia le famiglie rimaste coinvolte da problemi di questo genere sono oltre 200 mila.
Le Regioni più colpite, sono la Lombardia ed il Lazio.
Il termine per presentare domanda d’indennizzo alla Consap, l ente che gestirà il Fondo, è stato fissato il 10 agosto 2006, un passo in avanti, dunque, anche se circoscritto ai fallimenti in corso tra il 31 dicembre 1993 e il 21 luglio 2005, sulla strada di una maggiore protezione dei consumatori, una strada del resto già imboccata con la legge sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti d’immobili da costruire.
|