Il diritto di abitazione è compreso tra i diritti reali di cui il soggetto può godere. Consiste nell’abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e dei suoi familiari, come prevede peraltro il c.c. alla norma nr. 1022. Si costituisce solo a favore di persone fisiche. Ha carattere personale, dunque e si estende all’ambito familiare e conviventi (quindi figli adottivi, affiliati e riconosciuti). Tuttavia proprio poiché il carattere del diritto è del tutto personale oltre quei limiti sopra indicati non si può andare, per cui non è ammissibile la cessione, la locazione e la coabitazione con altri. Al beneficiario è fatto obbligo di adempiere alla manutenzione, cura e riparazione ordinaria del bene. Si costituisce per atto volontario e dunque i contenuti possono variamente atteggiarsi; si badi però che può essere disposto, direi trova la naturale applicazione in sede di separazione o divorzio per espressa disposizione giudiziaria in favore del coniuge non proprietario della casa coniugale a cui però è stato delegato il compito di provvedere generalmente a convivere con i figli.
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