Diritti acquirenti immobili nuovi
La normativa che ha introdotto tutele a favore di chi acquista immobili in costruzione è intervenuta nei confronti di cooperative e imprese di costruzione.
Per entrambe è entrato, ad esempio, in vigore l obbligo, pena la nullità del contratto di compravendita,di garantire attraverso fideiussioni bancarie o assicurative i versamenti in acconto fatti dall acquirente prima del trasferimento della proprietà dell immobile in costruzione al fine di garantire che, se l impresa o la coop dovessero fallire o essere liquidate, il denaro versato verrebbe restituito dal garante all’ acquirente.
La seconda novità è stata l obbligo di garanzia decennale, prestata dal costruttore contro i gravi difetti di costruzione e la rovina totale o parziale dell immobile. Altre tutele hanno avuto come obiettivo una maggior trasparenza dei contratti preliminari e del rogito.
Se, infatti, l’immobile è stato venduto a un giusto prezzo e si tratta dell abitazione principale dell acquirente, il passaggio di proprietà siglato davanti al notaio diventa irrevocabile.
Vietato inoltre inserire nel rogito una mera promessa di cancellare o frazionare l’ipoteca che grava sul bene, promessa in passato non mantenuta nel caso di cooperative o imprese edili in fallimento o in liquidazione.
|