Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ed acquista un altro immobile non di lusso, potrà beneficiare di un credito di imposta purché: l acquisto sia avvenuto entro un anno dalla vendita della precedente abitazione; chi acquista, non deve essere decaduto dal beneficio prima casa; la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale. Per poter beneficiare del credito di imposta, l atto di acquisto della nuova abitazione, deve espressamente contenere le dichiarazioni previste per l applicazione dei benefici prima casa e richiesta del credito di imposta. Il credito d imposta è pari all imposta di registro ovvero alla IVA pagata sul primo acquisto. Il credito di imposta può essere utilizzato: in diminuzione dell imposta di registro dovuto sul nuovo acquisto; in diminuzione di imposta di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denuncie successivi alla data di acquisizione del credito; in diminuzione dell IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi successivi al nuovo acquisto; in compensazione con altri tributi ed in sede di versamenti unitari con il modello F24. Il credito di imposta potrà essere utilizzato entro 10 anni dalla sua origine. In caso di morte del titolare del credito lo stesso è trasferito agli eredi. |