Il compromesso è definito anche preliminare di vendita. Come la proposta irrevocabile anche il compromesso non è obbligatorio come passaggio per la vendita di un immobile. Esso comunque anticipa il rogito notarile che comunque dovrà sempre riportare ciò che è scritto nel compromesso. Il compromesso non determina passaggio di proprietà è solo un obbligo di arrivare alla stipula definitiva entro un certo lasso di tempo a determinate condizioni (prezzo, modalità, confini e pertinenze immobile). In genere questo intervallo di tempo viene utilizzato per ottenere la delibera del mutuo (di cui è meglio però già avere esito positivo). Nel compromesso dunque saranno esaminati dettagli tecnico – giuridici della transazione con verifica di eventuali vincoli, ipoteche e conformità alle norme edilizie. Naturalmente si verserà anche una caparra in genere di tipo confirmatoria ed eventuali ulteriori acconti. L’eventuale compenso per la opera di mediazione può, ma non è obbligatorio, essere versato in queste circostanze almeno dal venditore che incassa una cifra oscillante tra il 10 e il 40% del totale. Il compromesso può anche essere effettuato presso un notaio (ovvero presso l’agenzia di mediazione). |