L’atto pubblico rientra tra una molteplice tipologia di atti tra cui distinguiamo l’ atto amministrativo, l’atto politico, l’atto processuale civile e penale nonché quelli che investono più la sfera privata quali l’atto emulativo e ancora l’atto illecito. Restringendo il campo di azione degli atti, teniamo conto che costituiscono atti anche quelli doganali e comunque i verbali di assemblea validamente costituitasi.
In ogni caso l’atto pubblico è un documento redatto con le formalità previste dalla legge, il materiale autore dell’atto è un notaio o un pubblico ufficiale autorizzato. A questo proposito l’atto formatosi per mezzo dei sopraccitati costituisce prova legale. Il notaio tuttavia se certifica l’autenticità di firma, non attribuisce efficacia di atto pubblico all’atto stesso ma formula una scrittura privata a firma autenticata. In effetti dell’atto pubblico fanno piena prova gli elementi estrinseci che ne individuano la formazione (tempo, luogo, provenienza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni del testo stesso), non fa prova invece l’autenticità del contenuto, ne della corrispondenza alla effettiva volontà delle parti. Per inficiare l’atto pubblico occorre la querela di falso, invece se il documento è formato da pubblico ufficiale incompetente od incapace finisce con l’essere una scrittura privata a tutti gli effetti pertanto ancora valida ma non come atto pubblico.
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