Vogliamo qui parlare dell’acconto nella compravendita immobiliare, tenendo conto che l’acconto è una formalità presente in tanti campi (nel fisco, nella prestazione di opere intellettuali, nell’appalto, nella locazione immobiliare, nell’acquisto di un bene mobile, ecc).
Innanzi tutto è bene precisare che nelle transazioni immobiliari l’acconto opera sia nella compravendita tra privati che nel caso di acquisto per via giudiziaria (a mezzo asta).
Focalizzandoci al momento solo sulla prima delle due ipotesi diciamo che l’acconto opera essenzialmente nelle fasi di compromesso e alla proposta irrevocabile (ovvero nella manifestazione al proprietario dell’interesse all’acquisto di una unità immobiliare). In questo momento si opera con il rendere pubblico al proprietario l’interesse a mezzo di offerta scritta (tuttavia è prassi ma non obbligo fare un offerta, si potrebbe direttamente realizzare il compromesso). In questa fase solitamente si versa una certa quantità di denaro (anche questa cosa non obbligatoria), spesso come caparra confirmatoria. Ma attenzione anche questo è un passo non obbligatorio e comunque sostituibile con l’acconto. L’acconto in effetti non paga penale ed è essenzialmente una quota parte del tutto versata in anticipo, se la transazione per qualche maniera non si consolida con la vendita allora anche l’acconto va restituito (a meno che non si prevedano delle clausole di ritenzione parziale del danaro specificate a parte)
|