L’accertamento di valore disposto dalla Agenzia delle Entrate in materia immobiliare rientra nella casistica dell’accertamento in rettifica che si distingue da quello di ufficio e interessa partitamente la materia dell’imposta di registro avendo ad oggetto appunto un bene immobile derivato in capo al titolare a seguito di rogito con regolare atto di compravendita. Il principio che sottende la liceità da parte della P.A. di una azione del genere sta nella motivazione specifica che contrasta quanto dichiarato dal contribuente in fase di liquidazione dell’imposta. Pertanto l’assunto in proposito è che se si contesta la liceità di una operazione bisogna provare che in trasferimenti immobiliari analoghi ci sono stati precisi elementi discordanti e difformi dal presente e che fanno ritenere nel giusto la pretesa di contrastare l’evasione. In definitiva, in qualunque accertamento della P.A. è stato ancora una volta ribadito dalla magistratura giudicante, va dimostrato con presupposti concreti e non sulla base di assunti e pareri astratti.
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