L’art. 769 del c.c. definisce la donazione come un contratto con il quale una parte, detta donante, in spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) disponendogli un suo diritto o assumendo a suo favore una obbligazione. Dunque, in sostanza, nella donazione c’è uno spirito di liberalità, una attribuzione di un vantaggio patrimoniale gratuito e un arricchimento successivo. Per la formulazione dell’atto si richiede la forma scritta con atto pubblico e presenza testimoni, è naturalmente consensuale e presume la capacità di entrambe le parti (chi riceve comunque può anche non essere maggiorenne, addirittura un nascituro). La donazione può essere revocata se concorrono motivi particolari quali ingratitudine del beneficiario o sopravvenienza di figli del donante.
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